Coordinamento della sicurezza dello studio
Lo Studio Bettinsoli gestire la sicurezza nei cantiere attraverso le figure di responsabile dei lavori RL, Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione CSP, Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori CSE
Gestione Sicurezza nei Cantieri
Il cantiere è il luogo di lavoro caratterizzato da una continua evoluzione temporale delle caratteristiche delle lavorazioni svolte al suo interno. A questo contesto di continuo cambiamento che aumenta la difficoltà a garantire le corrette procedure di sicurezza, si aggiunge l'elevato rischio che hanno le lavorazioni svolte al suo interno. Si pensi ai lavori in quota, scavi, lavori in ambienti ristretti.
Normativa di riferimento
La norma principale in Italia che tratta la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili è costituito dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 il quale tratta la sicurezza in cantiere individuando:
- tutte le misure per garantire la salute e la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili
- la seguenti figure responsabili della sicurezza: Committente dei lavori, responsabile dei lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori delle imprese affidatarie ed esecutrici, i lavoratori autonomi.
- tutte le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
- le misure di sicurezza da attuare in specifiche circostanze, quali lavori di scavo e di realizzazione delle fondazioni, lavori di posa di ponteggio o di altre opere provvisionali
Obblighi del Committente
Il D.Lgs. 81/08 all’art. 90 comma 9 lettera c) prevede che il committente o il responsabile dei lavori trasmetta all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b) dell’art. 90. Il Committente o il Responsabile dei Lavori, infatti, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo deve assolvere ai seguenti obblighi, prescritti all’art. 90 comma 9 del D. Lgs. 81/08:
- verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII del Lgs. 81/08;
- (per cantieri con entità presunta inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI del D.Lgs. 81/08) ricezione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato, il documento unico di regolarità contributiva e l’autocertificazione attestante il possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVIIdel Lgs. 81/08.
- richiesta e ricezione dalle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- (nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI del D. Lgs 81/08) ricezione da parte delle imprese il documento unico di regolarità contributiva e l’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato.
L’art. 90 del D.Lgs. 81/2008 prescrive inoltre gli obblighi in capo al Committente o Responsabile dei Lavori di cui al Titolo IV Cantieri temporanei o mobili del D.Lgs. 81/2008.
In particolare, il Responsabile dei Lavori, definito all’art. 89, comma 1 lettera c) del D.Lgs. 81/08 come soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal decreto stesso, deve svolgere, tra gli altri, i seguenti obblighi:
- attenersi ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/08
- valutare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo delle manutenzioni (art. 91 del D.Lgs. 81/2008) redatto dal coordinatore per la progettazione
- verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi
- designare il coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione e comunicandone il nominativo alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi
- trasmettere la notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.Lgs. 81/2008.